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Home Economia

Regime forfettario e flat tax per professionisti a confronto: ecco cosa cambia (forse)

Stefano Bruni di Stefano Bruni
03 Ottobre 2018 16:58
in Economia
Tempo di lettura: 3 minuti
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Fisco si apre alle aziende: arriva dichiarazione precompilata
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Per il forfettario compensi non superiori a determinati limiti e diversificati in base al codice ATECO, aliquote al 5% e al 15%. Flat tax al 15% fino a 65.000 € e al 20% tra i 65 e i 100.000€

di Stefano Bruni

Sono in molti ad attendere di poter leggere la prossima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza del Governo. In particolare, i titolari delle partite iva.

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Sono circolate (e circolano), infatti, varie ipotesi sui possibili provvedimenti fiscali che dovrebbero riguardare i professionisti e di queste ipotesi alcune sembrano generare riscontri positivi.

La chiamano “flat tax”, ma in realtà più che una unica “tassa piatta”, la proposta all’esame dell’esecutivo è una sorta di estensione o rimodulazione dell’attuale sistema “forfettario”. Procediamo con ordine e cerchiamo di capire come funziona oggi il regime forfettario.

Oggi, per operare in regime forfettario, occorre possedere dei requisiti minimi di accesso. In particolare, possono accedere al regime forfettario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente:

  • abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata;
  • abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti;
  • il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro.

Con l’accesso a questo regime agevolato, è previsto che il calcolo della base imponibile venga effettuato utilizzando dei coefficienti di redditività distinti in base all’attività esercitata (a seconda del corrispondente Codice Ateco), sulla quale viene poi calcolata l’aliquota sostitutiva del 15%, o, per i primi cinque anni, del 5%.

Peraltro, come spiega l’Agenzia delle Entrate “coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’Iva sugli acquisti. Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva. Non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Chi applica il regime forfetario, inoltre, non ha l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute”.

Inoltre, ai fini delle imposte sui redditi, sono previste altre semplificazioni che l’Agenzia delle Entrate spiega così: “i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Non applicano gli studi di settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all’attività svolta; non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva”.

Nella bozza (una delle tante) della nota aggiornata del DEF circolata in questi giorni viene sottolineato che i cambiamenti allo studio “consistono nell’innalzamento della soglia di ricavi e delle spese per il personale e per i beni strumentali a cui si applica il regime dei minimi, beneficiando così di una platea più ampia di artigiani, piccoli imprenditori e professionisti”.

La Flat Tax consisterà dunque in un’estensione della platea dei beneficiari del regime forfettario e nello specifico prevede un’aliquota del 15% nei confronti dei ricavi fino a 65.000 euro e un’aliquota del 20% per quelli che arrivano fino ai 100.000 euro.

In termini più concreti, questa nuova impostazione comporterebbe un incremento di reddito disponibile per il professionista crescente al crescere del fatturato.

Secondo infatti alcuni calcoli riportati da La Stampa, per esempio, con un reddito di 50.000 € annui, con la nuova tassazione al 15%, si avrebbero a disposizione circa 5.000 € in più al lordo dei contributi previdenziali.

Tale maggiore disponibilità crescerebbe, con 100.000 € di reddito annuo, fino a 18.170 € circa, considerando l’aliquota del 20% e sempre al lordo dei contributi previdenziali.

Questo discorso vale naturalmente per coloro che oggi si trovano fuori da regime forfettario attualmente vigente. Chi invece oggi è già in quel regime avrebbe un vantaggio solo con un importante incremento di fatturato. E tutto questo vale se rimangono immutati i requisiti di accesso e di permanenza nel regime agevolato.

E’ per questo che è necessario leggere cosa realmente prevede la nota di aggiornamento del Def.

Tags: Agenzia delle EntrateDefFiscoFlat taxIvaLavoromanovra 2019partite ivatasse
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