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Home Politica

Ecco perché l’ordinanza di Speranza sui tamponi ai turisti viola il diritto europeo

Fabrizio Giulimondi di Fabrizio Giulimondi
15 Dicembre 2021 13:56
in Politica, Sanità
Tempo di lettura: 4 minuti
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Ecco perché l’ordinanza di Speranza sui tamponi ai turisti viola il diritto europeo
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Diritto come demolitore dell’economia e fastidioso orpello da rimuovere costituiscono i due capisaldi di quanto approvato ieri dal Consiglio dei ministri e voluto dal Ministro della Salute. 

Quest’ultimo ha emanato in data 14 dicembre 2021 un’ordinanza che impone a chiunque provenga da uno Stato europeo, e quindi, in primo luogo, ai cittadini europei, di sottoporsi (soltanto) a tampone rapido o molecolare se vaccinati, mentre, qualora non lo fossero, a quarantena di cinque giorni (dopo aver prodotto anch’essi il risultato negativo di un tampone molecolare o rapido). 

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Questa decisione viola in maniera grossolana il regolamento europeo del 16 giugno 2021, n. 953, che ha introdotto il Green Pass proprio per regolare, a seguito della pandemia, la mobilità fra cittadini degli Stati membri dell’Unione europea. 

Entrato in vigore il 1° luglio scorso, siffatto regolamento è stato previsto proprio per risolvere i diversi regimi amministrativi che vigevano nei 27 Stati: ognuno di essi disponeva a chi proveniva da un altro territorio della Ue un certo tipo di mascherina, di tampone o di vaccino. 

Con il Green Pass europeo ex reg. 2021/953 chiunque, vuoi vaccinato (con farmaco autorizzato dall’EMA), vuoi risultato negativo ad un tampone molecolare o antigenico (c.d. rapido), vuoi guarito dalla malattia, può entrare liberamente in un altro Stato unionale. 

Un regolamento europeo entra in vigore direttamente negli ordinamenti giuridici degli Stati Membri della Unione europea, senza ulteriori passaggi legislativi o amministrativi, caratterizzato dalla obbligatorietà in tutte le sue parti. 

L’ordinanza varata ieri viola vistosamente questo disposto, imponendo a cittadini europei di ottemperare ad ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già previste dal regolamento: produrre un risultato negativo da tampone molecolare o rapido se vaccinati (risultando, invero, sufficiente mostrare il Green Pass europeo); oppure – ancora più gravemente – imporre una quarantena della durata di cinque giorni ai non vaccinati, richiedendo, contestualmente, il risultato negativo di un tampone molecolare o rapido (mentre, si ribadisce, è sufficiente possedere il Green Pass europeo). 

La violazione di gran lunga più grave, v’è da dire, risulta essere quella del Considerando 36 del regolamento europeo 2021/953, il quale vieta con chiare lettere la differenziazione di regime giuridico fra un vaccinato ed un non vaccinato (per qualsiasi ragione). 

Per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia della UE dal 1963 in poi, il diritto della Unione europea prevale sempre su quello degli Stati nazionali e, in caso di contrasto, si applica il primo disapplicandosi il secondo. Senza ombra di smentita, l’ordinanza del Ministro della Salute sarà disapplicata laddove un turista proveniente da uno Stato della UE dovesse adire un giudice italiano. 

Tralasciamo le decine di migliaia di visitatori stranieri (non vaccinati) che non verranno in Italia nei prossimi mesi, aggiungendosi a quelli che, grazie al Green Pass e al Super Green Pass, hanno già determinato il “profondo rosso” del turismo nazionale: “-42,9% di presenze turistiche nel terzo trimestre; -78,6% di spesa per gli stranieri in Italia nel secondo trimestre, -43,9% di occupazione delle camere da gennaio a settembre e allo stesso tempo passeggeri aerei in calo del 65,2%”.

Consentitemi due brevissime annotazioni al decreto-legge che ha prorogato lo stato di emergenza oltre il termine di due anni, così come previsto dall’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 1 del 2018. 

Atteso che lo stato di emergenza al massimo poteva essere prorogato sino al 31 gennaio 2022 (31.1.2020-31.1.2022), si è proceduto ad una ulteriore proroga di altri due mesi fuori tempo massimo (fino al 31.3.2022) senza in nulla intervenire sull’art. 24, comma 3, d.lgs. 1/2018. 

Il termine ulteriore del 31.3.2022 su cosa si basa se la norma generale di due anni è rimasta intonsa? Il Governo ha prorogato lo stato di emergenza per motivi epidemici oltre i due anni (due anni e due mesi), mantenendo immutato il termine invalicabile di due anni stabilito nell’art. 24, comma 3, d. lgs. 1/2018, invece di modificarlo – preliminarmente – prolungandolo per uno specifico periodo di tempo. Leggeremo con attenzione il testo definitivo che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni. 

Secondo punto, di merito e certamente più importante: è concepibile uno stato di emergenza che duri per così tanto tempo? Quali sono le ragioni fattuali che hanno condotto a ciò, visto il drastico calo di contagi, deceduti, ospedalizzazioni ordinarie e terapie intensive rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso? 

E non è forse subentrata una “vittoriosa” campagna vaccinale? E uno stato di emergenza non nasce per una situazione imprevedibile e imprevenibile che obbliga a misure eccezionali ma che nel tempo si normalizza, avendola lo Stato imparata a conoscere ed essendo, di rimando, sufficienti i mezzi ordinari? 

Una permanente eccezionalità non può smantellare l’impianto della Costituzione e dei suoi principi, oltre dell’architettura di un Paese democratico, che potrebbe uscire indebolito dai continui colpi di martello di una eterna emergenza, oggi sanitaria, domani ambientale, dopodomani chissà? 

Forse non diamo troppo per scontata la democrazia? 

E la costante umiliazione delle regole di diritto, argini da secoli ai soprusi ed alle velleità dei “Capi”, non può fiaccare, e di molto, la filosofia di uno Stato liberale?

Tags: Ministro SalutepandemiaROberto Speranzatamponivaccini
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