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Home Giustizia

Avvocati / Sulla riforma dell’esame di Stato si poteva osare di più

Antonella Trentini di Antonella Trentini
15 Marzo 2021 08:00
in Giustizia, Istruzione, Sanità
Tempo di lettura: 5 minuti
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Corsi di formazione per avvocati: iter “a singhiozzo” in Senato
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L’emergenza Covid ha reso non più rinviabile la riforma degli esami di Stato per le abilitazioni professionali il cui meccanismo è stato rivisto nell’ultimo Cdm del nuovo governo Draghi, proprio nell’ottica di semplificare i sistemi di idoneità. Così come lo stesso modo di lavorare ha dovuto necessariamente essere rivisto, accelerando procedure e modalità che stavano avanzando lentamente e faticosamente nel nostro Paese, quali lo smart working, le call conference, skype, zoom, webinar, l’ e-learning per l’insegnamento, l’ e-commerce nella distribuzione. 

Dunque, nessuno dovrebbe sorprendersi se per fronteggiare una rivoluzione così repentina, le misure governative di contenimento di una siffatta emergenza possono apparire talvolta scollegate o incoerenti. Si rammenta che fra le misure emergenziali più corpose di risposta alla sofferenza del Paese, il governo aveva licenziato il c.d. decreto “Cura Italia”, fra i cui obiettivi conclamati vi era la “protezione della salute dei cittadini” e la “salvaguardia della forza lavoro”, intervenendo in tale ottica con l’art. 102 sull’esame di abilitazione all’esercizio della professione di medico, al duplice scopo di disporre in tempi rapidi di medici abilitati, da un lato, e, dall’altro, evitare le condizioni di assembramento che lo svolgimento della prova di esame avrebbe comportato.

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Allo stesso obiettivo si sono licenziate semplificazioni per molte altre professioni, fondando il meccanismo sulla presunzione che il conseguimento della laurea magistrale e il giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio, fosse emergenzialmente sufficiente al giudizio di idoneità all’esercizio della professione.

Si tratta di una disposizione meritoria e realmente orientata ad inserire nel mondo del lavoro tanti giovani. La professione forense, tuttavia, era rimasta inizialmente esclusa dalla tutela emergenziale. Sicché l’ultimo esame di Stato si è svolto nel 2019, nel silenzio di tutti gli attori istituzionali e, laddove non silenti, nell’ostracismo dei più. Anziché prendere atto immediatamente che non vi era la possibilità di svolgere utilmente e in sicurezza gli esami di Stato per l’idoneità alla professione forense, si è temporeggiato, si sono posticipate le prove ordinariamente previste in un periodo storico che di ordinario non ha proprio nulla. Con ciò ritardando in modo inaccettabile l’entrata nel mondo delle professioni di migliaia di giovano che, unici danneggiati nel mondo delle professioni, avrebbero ben potuto esperire una class action a loro tutela. 

Era molto semplice estendere emergenzialmente la misura già applicata alle altre professioni anche ai giovani laureati con “laurea magistrale ed idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio”, che in virtù del factum principis del blocco di tutte le attività di correzione collegiale di esami già svolti, o del loro espletamento, si vedevano privati della possibilità di ingresso nel mondo del lavoro. Al contrario, unici fra tutti, i giovani futuri avvocati che nel dicembre 2019 hanno sostenuto le prove scritte dell’ultimo anacronistico esame, che si svolge una sola volta all’anno in una bolgia dantesca della durata di tre giorni, sono rimasti gli ultimi ad aver sostenuto (ed alcuni di loro superato) le prove di idoneità. 

Nell’era del processo telematico diffuso, dello smart working, del processo da remoto, le prove selettive per abilitarsi alla professione forense, così come previste dalla legge, sono totalmente inadeguate, non solo rispetto alla pandemia, ma in generale a dimostrare il merito del futuro professionista, a differenza degli altri esami come quello per i commercialisti o per gli ingegneri svolto addirittura all’interno delle proprie università, limitandosi a certificare l’intero percorso formativo post-laurea, in luogo di trasformarsi in un inutile e pretestuoso ulteriore prolungamento di esami teorici già ampiamente valutati durante il percorso universitario. 

Questo arcaico meccanismo alla luce dell’emergenza pandemica si è inceppato: forse sarà proprio la farraginosità, la lunghezza (tre prove scritte) e vetustà di questo sistema di abilitazione che ha fatto perdere appeal alla professione forense, se l’esercito degli aspiranti avvocati si è sempre più assottigliato. Dai dati reperiti on line, infatti, emerge che il numero dei candidati all’ultima sessione (più o meno) regolarmente svoltasi di “dicembre 2019” si è quasi dimezzato in sei anni. 

In un precedente articolo avevo avuto modo di precisare che “la legislazione emergenziale diretta a contenere sia l’emergenza sanitaria, sia la diffusione del nuovo coronavirus, nel vietare concorsi, correzioni collegiali, e ogni assembramento che possa favorire il contagio, estese a tutta l’Italia, determinerà la perdita dell’anno, se non oltre, a carico dei soli giovani che attendevano con ansia di abilitarsi per costruire il loro futuro (non perderanno l’anno invece gli studenti)”.

In tale articolo si proponevano anche soluzioni alla stregua di quanto stabilito per i giovani laureati in medicina (al fine di “salvaguardare la salute pubblica”),  e per riportare ad equità e dare speranza ai tanti giovani (futuri) professionisti, “rimuovendo emergenzialmente, a valere sul 2020, l’esame di abilitazione sostenuto nel 2019, dopo aver ottenuto il giudizio di idoneità sul tirocinio svolto (al fine di “salvaguardare la forza lavoro”), con una norma che avrebbe potuto essere modulata nel seguente modo:

<<Abilitazione all’esercizio delle professioni ordinistiche.

(per quanto concerne la professione forense)

In deroga al Titolo IV, Capo II, art. 46, comma 1, L. 31 dicembre 2012, n. 247, l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato espletato quanto alle prove scritte nella sessione 2019, consta della sola prova orale, da espletarsi anche con modalità a distanza on line>>.

Nulla è stato fatto, disinteressandosi completamente di un tema che dovrebbe angustiare ogni persona sensata, decidendo in modo tanto estemporaneo, quanto avulso dalla realtà della situazione sanitaria, di fissare lo svolgimento delle prove scritte (…come?) nei giorni 13,14,15 aprile, apparendo sin da subito tale decisione, più uno spostare in avanti il problema “dando un contentino”, che una misura concreta e reale. 

E’ cambiato il governo e la nuova ministra della Giustizia, Marta Cartabia, prendendo a cuore il problema dei giovani futuri avvocati, il 12 marzo ha licenziato un D.L. che, prendendo atto dell’impossibilità di svolgere prove “ordinarie” fra un mese, sinteticamente, prevede: due prove orali, il candidato nella sede d’esame, la commissione da remoto, una sola materia, scelta dal candidato, per la prima prova e molte più sottocommissioni, con data di inizio delle prove da indicare in un successivo decreto del Ministero della Giustizia, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L.

Le nuove modalità d’esame saranno ovviamente valide esclusivamente per l’anno in corso ma ciò deve costituire un urgentissimo spunto di riflessione ed elaborazione per una innovativa soluzione in grado di assicurare ai praticanti avvocati lo svolgimento dell’esame in qualsiasi circostanza e, nel contempo, garantire la selezione dei migliori e l’effettiva verifica delle competenze maturate durante il tirocinio. Ma non nell’ottica del favor iuvenes, bensì del favor ad senes.

Tags: Avvocatiesame abilitazione forenseMarta Cartabia
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