Il troppo amore per i nipotini, e il vanto delle loro gesta su Facebook, fa scattare la punizione al risarcimento. A reprimere la condotta di una parente troppo digitale il Tribunale di Rieti che, lo scorso autunno, ha condannato la zia materna di due gemellini a risarcire 5 mila euro di danni del padre che l’aveva citata in giudizio per aver pubblicato52 foto e un video dei propri figli su Facebook senza nessun consenso.
Ad aggravare la posizione della donna il fatto che le fotografie dei minori erano in primo piano e in costume da bagno,oltre al fatto della durata dell’esposizione – ben 5 anni – e soprattutto della modalità pubblica della condivisione, cosa che permetteva a chiunque di vedere le immagini, anche se non diretti contatti della convenuta.
Per i giudici rietini, il diritto all’immagine riceve una specifica tutela all’art. 10 del codice civile, ai sensi del quale qualora l’immagine dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni. Completa poi il quadro della normativa nazionale la Legge sul diritto d’autore, secondo cui “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”, salvi i casi in cui “la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.” (art. 97).
Passando alle fonti extranazionali e con specifico riferimento alla posizione dei minori, il Regolamento europeo sulla privacy dispone che: “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali…”. Il medesimo Regolamento stabilisce che il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni, come la pubblicazione di immagini, sia lecito, purché il consenso venga prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
A nulla è valsa la difesa della donna, seconda la quale la madre dei piccoli aveva autorizzato la pubblicazione. A giudizio del Tribunale, venendo in considerazione un atto che eccede l’ordinaria amministrazione avente ad oggetto il trattamento di dati personali sensibili nei quali è compresa l’immagine del minore, occorreva il preventivo consenso di entrambi genitori. Da qui la condanna.